Come precisato dal Comunicato stampa del Governo, vengono emanati quattro decreti ministeriali:
- due decreti (“decreti certificazione”) che riguardano la certificazione dei crediti scaduti nei confronti rispettivamente delle Amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali) e uno per le Regioni e enti locali, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Si dà attuazione più efficiente al DL 185/08, così come modificato dalla legge 183/2011 e in ultimo, meno di un mese fa, la legge n. 44 del 26 aprile 2012. Si tratta di due decreti “fotocopia”, uno immediatamente operativo (quello che riguarda le amministrazioni centrali), l'altro che necessita del parere della Conferenza Stato-Regioni ma auspicabilmente operativo nel più breve tempo possibile.
un decreto (“decreto compensazioni”) che riguarda le compensazioni dovute a seguito di iscrizione a ruolo, in attuazione della legge n. 78 del 2010; - un decreto che riguarda il Fondo Centrale di Garanzia, che prevede agevolazioni per le imprese creditrici della Pubblica Amministrazione, in attuazione della legge 214/2011 (cd. “salva Italia”).
A questi atti, si aggiunge l'accordo tra Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni imprenditoriali, che istituisce un plafond dedicato alla smobilizzo dei crediti delle imprese verso la Pubblica Amministrazione nonché le risorse dedicate già messe a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti.
Che cosa prevedono:
I decreti “certificazione” attuano l'obbligo per tutti gli enti della pubblica amministrazione a certificare gli eventuali crediti vantati dalle imprese, per somministrazioni, forniture e appalti.
Vengono istituite due forme di certificazine:
- Ordinaria/ cartacea: attivabile da subito, moduli su internet, compilabili on line, inviabili con PEC. In questo caso il creditore invia l’istanza di certificazione del credito:
a. fornisce fatture e estremi della prestazione
b. precisa se intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo
c. si impegna a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale fino alla data indicata per il pagamento (o 12 mesi se la data non è indicata) - Semplificata/ elettronica: attivabile a valle della predisposizione della piattaforma elettronica Consip (circa 3 mesi). Si evitano gli obblighi di redazione di atto pubblico e di notificazione nel caso di cessione.
La PA risponde entro 60 gg.:
a. verifica le fatture
b. per i crediti superiori a 10.000 euro: verifica la presenza di inadempienze all’obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento (art. 48-bis del DPR 602/1973)
c. eventualmente, compensa il credito con altri debiti
d. certifica (integralmente o parzialmente) al lordo degli eventuali debiti se non compensati, ovvero non certifica motivando le ragioni
e. indica la data del pagamento, che dovrà essere inferiore a 12 mesi a partire dalla presentazione dell’istanza
f. accetta preventivamente la cessione del credito
Con questa certificazione, il fornitore potrà:
- compensare il suo credito nei confronti di regioni e enti locali con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (decreto “compensazioni”)
- ottenere un'anticipazione bancaria a fronte del credito certificato. L'anticipazione può essere assistita da una garanzia fino al 70 per cento da parte del Fondo Centrale di Garanzia (elevabile fino all'80 per cento in caso di apporto di risorse da parte delle Regioni) e un importo massimo garantibile per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro (il massimo consentito per legge).
- fare una cessione, pro soluto o pro solvendo presso intermediari finanziari riconosciuti.
In Allegato le Slides pubblicate dal Governo che illustrano sinteticamente i contenuti dei Decreti.