Si ricorda che il versamento della tassa, che si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile successivo, va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Nei casi in cui il presupposto per l’applicazione del tributo si verificasse successivamente al 1° maggio, il pagamento è eseguito entro la fine del mese successivo a quello in cui nasce il debito d’imposta.
Per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, della tassa in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “3370” denominato “Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011” ;
- “8936” denominato “Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 - Sanzione”;
- “1931” denominato “Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 - Interessi”.