In merito si fa presente che con il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, sono state apportate modifiche alla tempistica di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle integrazioni da apportare a studi di settore già in vigore e all’applicabilità di ricostruzioni induttive dei redditi ai contribuenti che omettono o dichiarano infedelmente i dati degli studi di settore;
Tali interventi normativi saranno oggetto di approfondimento in un successivo documento di prassi.
Vengono inoltre fornite precisazioni in merito alle modifiche apportate al decreto ministeriale 11 febbraio 2008 dal decreto 28 dicembre 2011, in relazione all’utilizzo degli studi di settore in fase di accertamento, e risposte ad alcuni quesiti pervenuti all’Agenzia.
Indice della Circolare:
1. Premessa
2. Novità di cui al decreto legge n. 98 del 2011
2.1 Tempistica
2.2 Sanzioni
2.2.1 Incremento della sanzione ai fini delle imposte sui redditi
2.2.2 Incremento della sanzione ai fini dell’IVA e dell’IRAP
2.2.3 Determinazione della sanzione fissa
2.2.4 Ravvedimento dell’omessa presentazione del modello degli studi di settore
2.3 Accertamento induttivo
2.4 Articolo 10, comma 4- bis, della legge n. 146 del 1998
3. Novità di cui al decreto legge n. 138 del 2011
3.1 Indicatori di Normalità Economica
3.2 Accertamenti analitico-presuntivi in caso di congruità
4. Novità di cui al decreto legge n. 201 del 2011
5. Modifiche al DM 11 febbraio 2008
6. Risposte ai quesiti
6.1 Applicazione degli studi di settore
6.2 Compilazione del quadro degli elementi contabili del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore
6.3 Imprese in liquidazione
6.4 Società per azioni a capitale pubblico
6.5 Società in perdita per tre periodi di imposta
6.6 Regime contabile di cui all’articolo 27, comma 3, del DL 98 del 2011