Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito agli effetti della modifica normativa e ad altri aspetti della definizione delle liti minori non affrontati da precedenti documenti di prassi (circolare 24 ottobre 2011, n. 48/E e la risoluzione 23 novembre 2011, n. 107/E) che, comunque, si intendono integralmente confermati.
Tra le modifiche segnaliamo:
- modifica della data dal 1° maggio al 31 dicembre 2011 la data entro cui deve risultare “pendente” la lite per poter accedere alla definizione agevolata
- prorogato dal 30 novembre 2011 al 2 aprile 2012 il termine entro cui versare le somme dovute.
Per effetto della modifica risulta in primo luogo ampliato l’ambito delle liti definibili, ricomprendendovi anche le controversie introdotte con ricorsi alla Commissione tributaria provinciale (di seguito, CTP), notificati nel periodo 2 maggio – 31 dicembre 2011, a parità delle altre condizioni già richieste dall’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011.
Ovviamente, restano definibili le liti per le quali già ricorrevano i presupposti previsti dalla norma prima della recente novella, per le quali risulta riaperto il termine per effettuare il versamento.
Si precisa che la modifica in commento non estende la definizione alle controversie interessate da giudicato, né comunque alle controversie concluse con una decisione che risulti definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Per gli ulteriori chiarimenti si rimanda alla Circolare del 15/03/2012 n. 7 qui in allegato.
Indice
Premessa
1. Ampliamento delle liti definibili
2. Effetti sulla sospensione delle liti e dei termini
3. Proroga del versamento
4. Sentenze definitive
5. Perfezionamento, efficacia e validità della definizione
6. Definibilità della lite concernente il ricorso proposto oltre i termini di decadenza dell’impugnazione
7. Definibilità ruoli relativi a redditi soggetti a tassazione separata
8. Definibilità avvisi di liquidazione adottati ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 70 del 1988
9. Determinazione dell’aliquota da applicare all’importo dovuto per la definizione della lite, in caso di pronuncia di rinvio emessa dalla Corte di cassazione