L’articolo 16, comma 11, del decreto Salva-Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito un’imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all’art. 744 del Codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale.
L’imposta deve essere corrisposta dai soggetti che risultano dai pubblici registri essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile e deve essere pagata all’atto della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità.
Per l’applicazione dell’imposta devono, pertanto, ricorrere congiuntamente i requisiti della immatricolazione dell’aeromobile nel registro aereonautico nazionale e della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità.
L'imposta trova, inoltre, applicazione anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.
Come chiarito dalla Circolare, la misura dell’imposta deve essere determinata sulla base di aliquote progressive per chilogrammo di peso dell’aeromobile. Per gli elicotteri, l’imposta si applica in misura doppia rispetto a quella che risulterebbe dovuta per i velivoli di peso corrispondente.
L’imposta viene, invece, determinata in misura fissa, a prescindere dal loro peso, per gli alianti, i motoalianti, gli autogiri e gli aerostati.
In particolare, l’imposta è fissata nelle seguenti misure annuali:
- velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg; - elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
- alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
Per il calcolo dell’imposta, occorre, dunque, moltiplicare le aliquote progressive per i chilogrammi di peso corrispondenti.
Nel caso in cui il certificato di revisione abbia validità inferiore all’anno, l’imposta è dovuta, per ogni mese di validità, nella misura di un dodicesimo dell’importo determinato sulla base delle misure annuali in precedenza indicate.
Indice della Circolare:
Premessa
1. Soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta erariale
2. Determinazione dell’imposta
3. Modalità e termini di pagamento
4. Periodo transitorio
5. Sanzioni