Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici.
Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2011.
Si conferma che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006 – si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
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RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
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Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,54 oltre € 7,54 fino a € 9,19 oltre € 9,19 |
€ 6,68 € 7,54 € 9,19 |
€ 1,40 (0,34) (2) € 1,58 (0,38) (2) € 1,93 (0,46) (2) |
€ 1,41 (0,34) (2) € 1,59 (0,38) (2) € 1,94 (0,46) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 4,85 | € 1,02 (0,24) (2) | € 1,02 (0,24) (2) |
(1)
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2)
La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.