Con la presente Risoluzione viene precisato che:
- il rifornimento di carburante e lubrificante destinato alle navi da pesca costiera beneficia del regime di non imponibilità IVA;
- sono escluse dal regime di non imponibilità solo le cessioni di beni destinati al vettovagliamento delle navi adibite alla pesca costiera. Tale criterio interpretativo risulta supportato dalla considerazione della versione in lingua inglese dell’art. 148 della Direttiva, la quale utilizza, per le operazioni in regime di non imponibilità, le espressioni “fuelling” (rifornimento) e “provisioning” (vettovagliamento) e, per l’esclusione dal regime di non imponibilità, il termine “ships’ provisions” (vettovagliamento).
Tale analisi comparata dei testi conferma che il termine “provviste di bordo” è usato nella normativa comunitaria come sinonimo di “vettovagliamento”.