Si ricorda che l'art. 2, commi da 29 a 32, del DL n. 138/2011 (c.d- Manovra di Ferragosto), ha previsto la possibilità di affrancare i valori degli strumenti finanziari posseduti alla data del 31 dicembre 2011 mediante l'esercizio di un'opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui redditi maturati fino alla medesima data.
I contribuenti che alla data del 31 dicembre 2011 possiedono attività finanziarie al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale possono optare per l'applicazione con l'aliquota del 12,50 per cento, congiuntamente:
- dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
- delle ritenute sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, ovvero con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, o ancora ad organismi d’investimento in valori mobiliari situati negli Stati membri dell’Ue e nei Paesi aderenti al SEE.