HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2011: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SULLA NUOVA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE PREVISTA DAL DECRETO SVILUPPO

3 minuti, 24/10/2011

Rivalutazione terreni e partecipazioni 2011: I chiarimenti delle Entrate sulla nuova rideterminazione del valore prevista dal Decreto Sviluppo

L’imposta sostitutiva versata in sede di una precedente rivalutazione di terreni o partecipazioni potrà essere recuperata al momento del nuovo versamento oppure chiesta a rimborso, questi alcuni dei chiarimenti forniti con Circolare del 24 ottobre 2011 n. 47/E in tema di rideterminazione del valore dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni in società detenute alla data del 1° luglio 2011, prevista dal DL 70/2011

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 47 del 24/10/2011
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il decreto sviluppo (DL 70/2011) ha riaperto i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, con un'importante novità: i contribuenti che intendono avvalersi della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011, e che già in passato hanno usufruito della stessa agevolazione, possono detrarre le imposte già pagate in precedenza oppure chiederne il rimborso entro 48 mesi dal nuovo pagamento.

Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 47/E del 24 ottobre 2011.

Scomputo o rimborso dell’imposta sostitutiva

Un’importante disposizione è stata ora introdotta dalla lettera ee) del comma 2 dell’articolo 7 del DL 70/2011 che ha previsto per la prima volta la possibilità per i soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011 di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

Qualora il contribuente non intenda avvalersi di quest’ultima procedura di rideterminazione, può in ogni caso detrarre dall’imposta ancora dovuta con riferimento alla procedura effettuata relativa ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, l’imposta versata in occasione di precedenti rideterminazioni, sempreché per tale importo non sia stata già presentata l’istanza di rimborso e, conseguentemente, ricalcolare le rate pendenti (31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012).

Viene prevista anche la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.
Per tali somme la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data di versamento dell’imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.

Infine, il legislatore ha tenuto conto anche delle ipotesi in cui quest’ultimo termine sia già scaduto. In questo caso è consentito presentare istanza di rimborso entro il termine di 12 mesi dal 14 maggio 2011.

Nuovi soggetti


E' stata ampliata la categoria dei soggetti che possono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni, estendendo tale possibilità alle società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena proprietà.

Perizia di stima


Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° luglio 2011 delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012.

Versamento dell’imposta sostitutiva


L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
  • 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
  • 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2013 - ovvero 1° luglio 2013 atteso che il 30 giugno cade di domenica - e 30 giugno 2014).

Tag: RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2024 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2024 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

Allegato

Circolare del 24/10/2011 n. 47 - Rivalutazione terreni e partecipazioni
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

FISCALITÀ INTERNAZIONALE PMI · 20/11/2024 Investment Management Exemption: chiarimenti dell'Agenzia sulle nuove disposizioni

Investment Management Exemption (IME): i chiarimenti della Circolare 23/E del 2024 per Gestori patrimoniali e veicoli di investimento non residenti

Investment Management Exemption: chiarimenti dell'Agenzia sulle nuove disposizioni

Investment Management Exemption (IME): i chiarimenti della Circolare 23/E del 2024 per Gestori patrimoniali e veicoli di investimento non residenti

Bonus Natale dipendenti 2024: chiarimenti sui requisiti per richiederlo

Come accedere al Bonus natale 100 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dal DL n. 167/2024

OT23 2025:  modello aggiornato e  nuove istruzioni

Aggiornato il 12.11 il modello OT23 2025 INAIL per la richiesta di riduzione per prevenzione con la guida alla compilazione anche interventi pluriennali e standard ESG

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.