Si ricorda che l’articolo 23, comma 21, del DL 98/2011, ha introdotto dal 2011, un’addizionale erariale alla tassa automobilistica, il c.d. superbollo, pari a 10,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 kilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato entro il 10 novembre 2011.
A partire dall’anno 2012, l’addizionale deve essere, invece, corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.
Il superbollo dovrà essere versato tramite Modello F24 – Versamenti con elementi identificativi - utilizzando gli appositi codici tributo definiti con la risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101.
Alcuni dei chiarimenti forniti con la presente Circolare:
- se il veicolo viene ceduto in data successiva al 6 luglio 2011, l’imposta deve essere comunque corrisposta in misura integrale il 10 novembre 2011 dal proprietario o titolare di altri diritti al 6 luglio 2011. In tal caso, il nuovo titolare non sarà tenuto al versamento dell’addizionale erariale per l’anno 2011;
- per i soggetti che diventano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture o di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, immatricolati nel periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2011, l’imposta deve essere corrisposta, in misura integrale, per l’intero 2011, entro il 31 gennaio 2012, secondo le modalità stabilite con il decreto del 7 ottobre 2011;
- nel caso in cui l’autovettura o l’autoveicolo per uso promiscuo acquistata a partire dal 7 luglio 2011, venga successivamente rivenduta nel corso del 2011, l’addizionale erariale deve essere comunque corrisposta in misura integrale entro il 31 gennaio 2012 dal primo proprietario o titolare di altri diritti; il successivo acquirente non sarà, quindi, tenuto al pagamento dell’addizionale per il 2011.
Premessa
1 Soggetti tenuti al pagamento
2 Modalità e termini di pagamento