Questi principali chiarimenti forniti:
- sono tenute all’applicazione dell’imposta di bollo anche le società di intermediazione mobiliare per le comunicazioni relative ai depositi titoli inviate ai propri clienti;
- le comunicazioni relative ai depositi titoli dematerializzati, di valore inferiore a 1.000 Euro, sono escluse dall’imposta di bollo a condizione che non esistano contemporaneamente altri rapporti intestati alla stessa banca. In caso contrario la comunicazione relativa al singolo deposito di valore inferiore a 1.000 Euro deve essere tassato applicando l’imposta prevista per il 1° scaglione;
- per i depositi con saldo zero non è dovuta alcuna imposta, neppure quella di 1,81 Euro(prevista dall’articolo 13, comma 2 della Tariffa);
- l’imposta di bollo si applica anche ai titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti presso le banche;
- per individuare lo scaglione d’imposta da applicare al deposito titoli sono rilevanti i titoli per i quali è obbligatoria l’immissione nel sistema di gestione accentrata, ovvero quelli immessi in base ad accordi tra l’intermediario finanziario e il cliente;
- nel caso in cui vi siano più depositi intestati allo stesso soggetto e con la stessa periodicità di rendicontazione, l’imposta relativa al deposito di maggior ammontare deve essere calcolata tenendo conto del valore complessivo dei depositi. Se, invece, i depositi titoli hanno una diversa periodicità di rendicontazione, bisogna confrontare il valore raggiunto dal deposito al termine del periodo di rendicontazione con quello raggiunto dagli altri depositi alla stessa data;
- nel caso in cui presso lo stesso intermediario il fiduciante intrattenga un rapporto per il tramite di una società fiduciaria e un rapporto in nome proprio, non deve essere effettuato il cumulo dei depositi poiché non risultano intestati allo stesso soggetto;
- per individuare lo scaglione d’imposta da applicare i titoli espressi in valuta devono essere valorizzati al cambio di fine periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli;
- la data di emissione della comunicazione coincide con quella di chiusura del rendiconto, intendendosi così superate le istruzioni indicate al paragrafo 4 della circolare n. 40 del 4.8.2011.