Oltre al codice tributo “3364” per il versamento della Tassa, l'Agenzia istituisce anche i codici tributo “3365” (sanzione) e “3366” (interessi) da utilizzare in caso di omesso o insufficiente pagamento.
Testo della Risoluzione:
L’articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introduce un’ addizionale erariale alla tassa automobilistica.
In particolare, il comma 21 dell’articolo 23 del citato decreto legge, prevede che “A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. … In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato”.
In attuazione del suddetto disposto normativo, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2011, emanato d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono state stabilite le modalità e i termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica.
Al riguardo, l’articolo 2 del citato decreto del 7 ottobre 2011, prevede che “1. Per l'anno 2011 l'addizionale di cui all'art. 1 e' corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il versamento dell'addizionale e' effettuato esclusivamente con le modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi», con esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Il successivo articolo 3 dispone che “Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale di cui all'art. 1 e' corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica”.
Per consentire il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”;
- “3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 - Sanzione”;
- “3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi”
- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
- il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “A”;
- il campo “elementi identificativi” è valorizzato con la targa dell’autovettura/autoveicolo;
- il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di decorrenza della tassa automobilistica, nel formato AAAA (esempio: l’annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2012 è il 2011, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2011).