I principali chiarimenti riguardano prima di tutto la possibilità di avere più tempo per regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento; di conseguenza:
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel quarto trimestre.
Indice:
- aumento dell’aliquota iva ordinaria
- il momento di effettuazione dell’operazione
- acconti e fatture anticipate
- fatture ad esigibilità differita
a) operazioni con lo stato ed enti pubblici
b) applicazione dell’iva di cassa - commercio al minuto
- correzione degli errori
- settori particolari
a) agenzie di viaggio
b) regime speciale del margine
c) servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc