Modalita' di esecuzione delle visure catastali.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18/10/2006)
Testo: in vigore dal 18/10/2006
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente perfezionamento e revisione del sistema catastale;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 65 - del 18 marzo 2002, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 27 settembre 2004;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare, l'art. 7, commi 21 e 22; Considerata la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 7, comma 22, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, le prime disposizioni volte a disciplinare le modalità di esecuzione delle visure catastali;
Dispone:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) Atti catastali: l'insieme degli atti che, ai sensi della normativa vigente, costituiscono il Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
b) Elaborati catastali: planimetrie delle unità immobiliari urbane, elaborati planimetrici degli immobili e documenti tecnici d'ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico;
c) Visure: le consultazioni degli atti e degli elaborati catastali, con o senza rilascio di stampa.
Art. 2. Disposizioni generali
1. Le visure rilasciate dall'Agenzia del territorio costituiscono l'informazione primaria ed originale delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali. Le stampe ottenute non contengono attestazione di conformità e non costituiscono certificazione.
2. Sono consultabili gli atti e gli elaborati catastali presenti nel sistema informativo dell'Agenzia del territorio o su supporto cartaceo.
3. La visura degli atti e degli elaborati catastali di cui al comma 2 è consentita a chiunque,salvo quanto previsto comma 4.
4. La visura delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi.
5. La visura degli atti e degli elaborati presenti nel sistema informativo è eseguita con modalità informatiche, con rilascio di una sola stampa a richiesta.
6. La visura degli atti ed elaborati disponibili su supporto cartaceo e non presenti nel sistema informativo è consentita a vista, con facoltà di estrarne brevi note ed appunti.
7. L'utilizzo delle informazioni acquisite è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.
Art. 3. Servizi di visura
1. Sono rilasciabili da sistema informativo le visure: per soggetto; attuale per immobile; storica per immobile; elenco immobili; porzione della mappa; planimetrie delle unità immobiliari urbane ed elaborati planimetrici degli immobili; libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico; monografie dei punti fiduciali; elenchi delle coordinate dei punti fiduciali.
2. Sono consultabili a vista: gli atti catastali su supporto cartaceo; gli atti di aggiornamento geometrico; le monografie dei punti trigonometrici catastali; gli elaborati catastali di cui al comma 1, qualora esclusivamente su supporto cartaceo.
Art. 4. Richiesta del servizio
1. Per accedere al servizio di visura presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio l'utente deve presentare apposita richiesta su modello conforme all'allegato schema.
2. La richiesta, firmata per esteso, deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente ed il relativo codice fiscale.
Art. 5. Modalità di erogazione del servizio
1. L'erogazione dei servizi di visura avviene in ragione delle risorse disponibili, dei soggetti richiedenti, del numero delle richieste e della loro tipologia.
2. Con successive disposizioni dell'Agenzia del territorio potranno essere stabiliti i limiti per le visure effettuabili a fronte di ciascuna richiesta e per ciascuna tipologia di consultazione, allo scopo di assicurare il buon andamento del servizio.
3. In fase di prima applicazione e nel rispetto dei principi di cui al presente provvedimento, i direttori degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, tenuto conto della sostenibilità delle richieste e dell'adeguatezza delle risorse disponibili, adottano azioni e misure organizzative, anche finalizzate a definire il numero massimo di visure per singolo turno dell'utente allo sportello, volte a garantire in sede locale la migliore erogazione dei servizi. Le misure adottate saranno portate a conoscenza dell'utenza con idonee forme di pubblicità.
Art. 6. Disposizioni finali
1. Con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio saranno emanate specifiche disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle visure catastali effettuate per via telematica ovvero presso gli sportelli catastali decentrati.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 12 ottobre 2006
Il direttore dell'Agenzia: Picardi