Si ricorda che il settimo comma dell’articolo 38-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’esonero dalla prestazione delle garanzie, previste dal medesimo articolo, per i contribuenti cosiddetti "virtuosi", ossia quei contribuenti che soddisfano determinate condizioni di solvibilità ed affidabilità, specificamente indicate dalla legge.
L’ammontare dei rimborsi erogabili senza prestazione di garanzia, come disposto dal successivo comma ottavo, non può comunque eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente la richiesta e deve essere assunto al netto dei rimborsi corrisposti nello stesso periodo senza prestazione di garanzia
E’ stato chiesto se nel calcolo del predetto limite dei rimborsi erogabili senza garanzia si debba tenere conto, oltre che di tutti i versamenti tributari affluiti nel conto fiscale, anche delle compensazioni effettuate dal contribuente nel biennio precedente, nonché dei versamenti dei contributi Inps eseguiti mediante pagamento diretto.
L’Agenzia ha confermato che nel calcolo del limite dei rimborsi Iva erogabili ai contribuenti “virtuosi”, esonerati dal prestare le garanzie ordinariamente previste, rientrano anche i versamenti dei contributi Inps effettuati in compensazione mediante modello F24.