Determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS
Le regole di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, chiarite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28/02/2011 n. 7
Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 7 del
28/02/2011
Fonte: Agenzia delle Entrate
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In considerazione delle criticità emerse a seguito dell’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti, con Circolare del 28/02/2011 n. 7, a quanti, tra gli operatori, sono chiamati (per obbligo o per facoltà) ad applicare in sede di predisposizione dei propri bilanci i suddetti criteri di contabilità assunti in sede comunitaria come regole di redazione dei bilanci societari.
Dopo una ricognizione delle disposizioni che hanno portato all’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, il presente documento di prassi esamina le regole di determinazione del reddito d’impresa per i soggetti IAS adopter.
Indice:
1 Premessa
1.1 Il recepimento in ambito comunitario dei principi contabili internazionali
1.2 Il recepimento interno dei principi contabili internazionali: la delega legislativa (legge 31 ottobre 2003, n. 306)
2 Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
2.1 Ambito soggettivo del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
2.2 I principi ispiratori del decreto legislativo n. 38
2.3 Regole di determinazione del reddito d’impresa per soggetti IAS adopter in vigenza del decreto legislativo n. 38
2.4 Trattamento dei componenti negativi di reddito in vigenza del decreto legislativo n. 38
2.4.1 Rilevanza di quanto previsto dalla rappresentazione giuridico-formale, indipendentemente dall’imputazione a conto economico
2.4.2 Rilevanza dei componenti negativi nel limite dell’importo specificamente imputato al conto economico, deducendo esclusivamente quelli rilevati al medesimo titolo rispetto a quanto previsto dalla rappresentazione giuridico-formale
2.4.3 Rilevanza dei componenti negativi nel limite dell’importo complessivamente imputato al conto economico, deducendo tutti gli importi, anche a diverso titolo evidenziati, purché riferibili, nella rappresentazione giuridico-formale, alla contabilizzazione della medesima operazione
2.4.4 Rilevanza di quanto previsto dalla rappresentazione IAS compliant, indipendentemente dalla rappresentazione giuridico-formale
2.5 Trattamento dei componenti positivi di reddito in vigenza del decreto legislativo n. 38
2.5.1 Rilevanza di quanto previsto dalla rappresentazione giuridico-formale, indipendentemente dall’imputazione a conto economico
2.5.2 Rilevanza dei componenti positivi nel limite dell’importo specificamente imputato al conto economico, tassando esclusivamente quelli rilevati al medesimo titolo rispetto a quanto previsto dalla rappresentazione giuridico-formale
2.5.3 Rilevanza dei componenti positivi nel limite dell’importo complessivamente imputato al conto economico, tassando tutti gli importi, anche a diverso titolo evidenziati, purché riferibili, nella rappresentazione giuridico-formale, alla contabilizzazione della medesima operazione
2.5.4 Rilevanza di quanto previsto dalla rappresentazione IAS compliant, indipendentemente dalla rappresentazione giuridico-formale
2.6 Il trattamento fiscale delle operazioni pregresse in sede di prima applicazione degli IAS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007
2.7 Il trattamento fiscale di un’ipotesi concreta di applicazione dei comportamenti descritti nei precedenti paragrafi: operazioni di cartolarizzazione dei crediti
2.8 Le ulteriori modifiche al TUIR apportate dal decreto legislativo n. 38 del 2005
2.8.1 Ammortamento dei beni in leasing - Articolo 102
2.8.2 Oneri pluriennali (articolo 108)
2.8.3 Norme generali sulle valutazioni (Articolo 110)
2.8.4 Operazioni fuori bilancio (art. 112 TUIR)
3 La legge 24 dicembre 2007, n. 244
3.1 Il principio di derivazione rafforzata
3.2 I concetti di qualificazione, di classificazione e di imputazione temporale
3.2.1 Qualificazioni
3.2.2 Classificazioni
3.2.3 Imputazioni temporali
3.3 I fenomeni meramente valutativi
3.4 Limitazioni al principio di prevalenza della sostanza sulla forma
3.5 I componenti positivi e negativi imputati direttamente a patrimonio
4 Il regolamento IAS (ulteriori disposizioni)
4.1 Coordinamento con l’articolo 106 del TUIR (valutazione crediti)
4.2 Accantonamenti ai fondi di cui all’articolo 105, commi 1 e 2, del TUIR
4.3 Operazioni tra soggetti che applicano gli IAS e soggetti che non li applicano
4.4 Operazioni per cui il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica
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