Il regime di esenzione è ammesso alla duplice condizione che:
- la compagine consortile non sia costituita in prevalenza da consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento;
- l’attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento o a favore di terzi non sia superiore al 50 per cento del volume d’affari del consorzio medesimo.