OGGETTO:
Istituzione del codice tributo, ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 settembre 2006, per il versamento dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione ed affitto il cui corrispettivo, al momento della stipula, sia determinato solo in parte.
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006, ha disciplinato modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 35, comma 10- quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
In particolare, al punto 2.4 viene disciplinato il versamento dell'imposta nel caso di contratti con corrispettivo solo in parte determinato. In tal caso, l'imposta dovuta per la parte variabile del canone deve essere versata entro venti giorni dalla definitiva determinazione della stessa con apposito codice. A tal fine, per consentire il versamento integrativo, si istituisce il seguente codice tributo: "116T" , denominato " Imposta di registro per contratti di locazione finanziaria " parte variabile del canone. Detto codice deve essere indicato nel campo 11 del modello F 23 cartaceo.
Per i versamenti che devono essere eseguiti esclusivamente con modalità telematiche, il codice tributo istituito con la presente risoluzione è automaticamente individuato mediante l'indicazione del valore "N" nel campo 2 del record di tipo B ("Tipo Operazione"), di cui all'allegato tecnico quater del decreto 31 luglio 1998, come modificato dal provvedimento 14 settembre 2006.
In ordine al trattamento contabile delle somme riscosse, si forniranno istruzioni con nota separata.