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DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2011 - NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1 minuto, 30/12/2010

Diritto annuale Camera di Commercio 2011 - Nota del Ministero dello Sviluppo Economico

Anticipati gli importi del diritto annuale 2011 dovuto alle Camere di Commercio, che i soggetti di nuova iscrizione devono corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2011, con Nota n. 0201046 del 30/12/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico

Forma Giuridica: Prassi - Comunicato
Numero del 30/12/2010
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n.0201046 del 30/12/2010 in attesa della emanazione e pubblicazione del decreto interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, ha indicato gli importi del diritto annuale, che i soggetti di nuova iscrizione devono corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2011, tramite modello F24 o direttamente presso gli sportelli camerali entro 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda o comunicazione.

Con tale Nota, ha ritenuto necessario avviare comunque l’iter di definizione del decreto di determinazione del diritto annuale per il 2011, non solo per poter confermare in generale, anche per l’anno 2011, le stesse misure del diritto annuale già previste per il 2010, ma per disciplinare la misura del diritto annuale per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal Dlgs n. 23/2010 comportano un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse.

In particolare si tratta:
  • Delle società semplici, con ragione sociale agricola o non agricola, e delle società d avvocato, che dal 2011 sono tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente e non più in misura fissa;
  • Delle imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto in misura fissa in luogo di una misura commisurata al fatturato;
  • Dei soggetti iscritti nel REA, che sono tenuti dal 2011 al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, mentre non erano tenuti fino al 2010 al versamento di alcun diritto annuale.
Per dette tipologie di soggetti, il predetto schema di decreto, in attesa della regolamentazione attuativa di tali nuove disposizioni, individua misure transitorie che consentono di dare immediata attuazione alle medesime innovazioni secondo criteri di gradualità e sostenibilità dell’onere.

Allegato

Nota n. 0201046 del 30/12/2010
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