Si ricorda che il trust, in generale, si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor) e gestore (trustee). Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un gestore che li amministra nell’interesse dei
beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento successivo, o per uno scopo prestabilito.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.
Così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata senza riserva nel nostro ordinamento con legge 16 ottobre 1989, n. 364, gli elementi essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti:
- la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
- l’intestazione dei beni medesimi al trustee;
- il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge.