La normativa fiscale delle borse di studio prevede un generale criterio di imponibilità ai fini dell’IRPEF, disposto dall’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, che assimila ai redditi di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”, e alcune ipotesi di esenzione specificamente individuate.
Tra le ipotesi di esenzione, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 30 novembre 1989, n. 398, sono previste le borse di studio erogate dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per:
- la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione;
- i corsi di dottorato di ricerca;
- lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato;
- la frequenza di corsi di perfezionamento all’estero.
Sono, altresì, esenti dall’IRPEF, ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 447, gli specifici assegni ivi previsti per la collaborazione ad attività di ricerca in favore di dottori di ricerca o laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico.
Da ultimo, la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, all’articolo 4 prevede l’applicazione del regime di esenzione dall’IRPEF di cui all’articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989, anche alle borse di studio per dottorato di ricerca, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream (borse di studio attribuite per attività di ricerca post-lauream non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca).