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CONTRIBUENTI MINIMI E INDEDUCIBILITÀ DELL’IMMOBILE STRUMENTALE

1 minuto, 30/11/2010

Contribuenti minimi e indeducibilità dell’immobile strumentale

Chiarimenti, forniti dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 30/11/2010 n. 123, in merito alla riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in caso di fuoriuscita dal regime e sulla deducibilità o meno dell’immobile strumentale

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 123 del 30/11/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’Agenzia delle Entrate precisa che in base all’articolo 54, comma 2, del Tuir, il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile, secondo la procedura dell’ammortamento, se l’atto di acquisto ha avuto luogo successivamente al 31 dicembre 2009. Quindi a partire dal 1° gennaio 2010, il minimo lavoratore autonomo non può dedurre per cassa il costo di acquisto dell’immobile strumentale.

Per ragioni di ordine logico e sistematico, al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al professionista in regime di contabilità ordinaria o semplificata, si ritiene che la stessa limitazione trovi applicazione anche per un professionista che rientri nel regime dei minimi.

Si ricorda, infine, che la scelta del contribuente di far rientrare l’immobile tra i beni relativi all’attività professionale comporterà che, in caso di successiva eventuale fuoriuscita del bene dalla sfera professionale per effetto di cessione a titolo oneroso o destinazione al consumo personale o familiare o a finalità estranee all’arte o professione, l’intero corrispettivo ovvero l’intero valore normale dell’immobile concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 54 del TUIR.

Allegato

Risoluzione del 30/11/2010 n. 123
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