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IMPUGNAZIONE RIMBORSO PARZIALE DEL CREDITO RICHIESTO

Impugnazione rimborso parziale del credito richiesto

Il provvedimento di rimborso parziale emesso dall'Amministrazione Finanziaria deve essere impugnato dal contribuente davanti al giudice tributario entro 60 giorni, questo quanto chiarito dalla Cassazione con Sentenza del 24/11/2010 n. 23786

Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero 23786 del 24/11/2010
Fonte: Corte di Cassazione
Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo la Corte di Cassazione, con Sentenza del 24/11/2010 n. 23786, il provvedimento di rimborso parziale emesso dall'Amministrazione Finanziaria deve essere impugnato dal contribuente davanti al giudice tributario entro 60 giorni, al fine di non perdere il diritto ad ottenere il rimborso della parte residua del credito richiesto, in quanto tale provvedimento si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto della richiesta di rimborso originariamente presentata.

Tag: VERSAMENTI DELLE IMPOSTE VERSAMENTI DELLE IMPOSTE GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

Allegato

Sentenza Cassazione del 24/11/2010 n. 23786
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