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AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI BENI DI UTILITÀ SOCIALE

1 minuto, 14/09/2010

Agevolazioni per l'acquisto di beni di utilità sociale

Pubblicate le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali, con Decreto del 14/09/2010 n.177

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero 177 del 14/09/2010
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ascolta la versione audio dell'articolo
E' stato pubblicato sulla G.U n. 255 del 30 ottobre il decreto del Ministero del Lavoro del 14 settembre 2010 n. 177, recante le disposizioni concernenti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Gli acquisti ammissibili al contributo secondo l'art. 3 del decreto:

1. Il contributo è concesso per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, di:
  1. autoambulanze;
  2. beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
  3. beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Sono esclusi dal contributo l'acquisto di beni immobili e di altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l'organizzazione ed il funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 2.
3. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo non puo' essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non puo' essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attivita' diverse da quelle indicate all'articolo 1.
4. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di volontariato, purche' iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Detta vendita o cessione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tag: TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT

Allegato

Decreto del 14 settembre 2010 n. 177
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