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IMPRONTA DIGITALE E LA SUA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1 minuto, 27/10/2010

Impronta digitale e la sua comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Della carta resta solo l’impronta digitale. Come comunicarla all’Agenzia e conservare i documenti fiscali nell’archivio informatico, secondo un Comunicato Stampa del 27/10/2010 dell'Agenzia


Numero del 27/10/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un Comunicato il 27 ottobre 2010 sulle modalità di comunicazione dell'impronta digitale all'Agenzia stessa e conservazione di documenti fiscali nell'archivio informatico.

In soffitta tutta la carta. Da oggi basta comunicare al Fisco l’impronta dell’archivio informatico dei documenti, che li sigilla senza possibilità di modificarli o sostituirli. Il provvedimento attuativo del 25/10/2010 firmato dal direttore dell’Agenzia detta le istruzioni che il responsabile della conservazione “leggera” dei file dovrà seguire per trasmettere telematicamente alle Entrate l’impronta digitale dell’archivio informatico dei documenti fiscalmente rilevanti, con riferimento ai periodi d’imposta 2010 e precedenti. Si ricorda, infatti, che - in virtù di quanto disposto dal dm 23 gennaio 2004 sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici e la loro riproduzione in diversi tipi di supporto - già da sei anni le aziende possono distruggere fatture e altra documentazione cartacea dopo averla memorizzata su un supporto informatico, a condizione che generino questa impronta.

Come e quando comunicare l’impronta - La comunicazione deve essere inviata esclusivamente tramite il canale Entratel o Fisconline e deve contenere, tra le altre informazioni, i dati identificativi dell’interessato, del responsabile della conservazione o del suo eventuale delegato, l’elenco dei documenti cui si riferisce l’impronta, l’indicazione del luogo in cui è conservata l’evidenza informatica da cui è stata generata l’impronta, la marca temporale apposta all’archivio. In via generale, i contribuenti che creeranno l’archivio informatico dei documenti relativi al 2010 dovranno comunicarne l’impronta entro gennaio 2012.

Cosa accade per i documenti più datati già archiviati - Inoltre, per gli anni d’imposta precedenti al 2010, i contribuenti che hanno proceduto a conservare i documenti rilevanti ai fini tributari con modalità digitale dovranno trasmettere le comunicazioni sempre entro gennaio 2012, ossia entro lo stesso termine d’invio previsto per comunicare l’impronta dell’archivio informatico relativo al 2010. Si ricorda che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate estende la validità dei documenti fino a che permane l’obbligo di conservarli ai fini tributari.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it . Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 27 ottobre 2010

Tag: ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

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