La Corte di Cassazione con Sentenza del 20/10/2010 n. 21563 ha sancito l'assoggettamento ad Irap del professionista (nel caso di specie dell'Avvocato) che si avvale, nell'esercizio della propria attività, di un apprendista part time, in quanto tale condizione risulta sufficiente a delineare la presenza di autonoma organizzazione.
La Cassazione ribadisce che l’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
- Sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse
- Impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce poi onere del contribuente che richiede il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni sopra richiamate.