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IL DIRETTORE DI UN GIORNALE ON LINE NON RISPONDE PER DIFFAMAZIONE

Il Direttore di un giornale on line non risponde per diffamazione

Esclusa la punibilità del direttore di testate on line a norma dell’art. 57 cod. pen., in quanto tale disposizione si riferisce esplicitamente all’informazione diffusa attraverso la carta stampata, così sancisce la Corte di Cassazione con Sentenza n. 35511 del 16 luglio 2010

Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero 35511 del 16/07/2010
Fonte: Corte di Cassazione
Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Sentenza n. 35511 del 16 luglio 2010 (quinta sez. penale), la Cassazione ha stabilito che il direttore di un giornale online non risponde per diffamazione, ovvero per avere omesso controllo sugli articoli pubblicati nel suo sito internet, ribadendo la differenza tra l'informazione che viaggia sul web e quella diffusa attraverso la carta stampata.

Sentenza n. 35511 del 16 luglio 2010 - depositata il 1° ottobre 2010 - (Sezione Quinta Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore M. Fumo)

Tag: GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

Allegato

Sentenza Cassazione del 16/07/2010 n. 35511
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