La tariffa omnicomprensiva applicata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE spa) corrisposta ai soggetti di cui sopra, pertanto, non è imponibile ai fini Iva, mentre sul fronte delle imposte dirette va considerata come un reddito diverso.
In sintesi il trattamento fiscale della tariffa omnicomprensiva è il seguente:
Tariffa omnicomprensiva corrisposta: a persona fisica o ente non commerciale per l'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kw posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente |
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IVA |
Non imponibile |
II.DD. |
Reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, c. 1, lettera i) del TUIR |
Tariffa omnicomprensiva corrisposta a: persona fisica o ente non commerciale per l'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kw non posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente, oppure, da impianti di potenza superiore a 20 kw; persona fisica o giuridica che svolge attività commerciale; soggetti che svolgono lavoro autonomo |
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IVA |
Imponibile ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 633/1972 |
II.DD. |
Ricavo ai sensi degli articoli 57 e 85 del TUIR |
Ulteriore precisazione, la tariffa omnicomprensiva non è mai soggetta a ritenuta alla fonte del 4 per cento di cui all’articolo 28 del Dpr n. 600 del 1973, in quanto come già precisato costituisce un corrispettivo e non un contributo.