L’entità del beneficio è pari al 38,5 per cento dell’importo pagato come tassa automobilistica per il 2010 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e al 77 per cento della stessa tassa per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate.
Per beneficiare del bonus fiscale gli autotrasportatori dovranno utilizzare il codice tributo indicato dall’Agenzia con risoluzione n. 81/E del 16/08/2010:
- “6829”, denominato “Credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010, in favore delle imprese di autotrasporto – art. 83-bis, comma 26, d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere fruito tenendo conto delle condizioni e dei limiti fissati dall’Unione europea per gli “aiuti di importo limitato” - relativi al finanziamento delle imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - recepiti nell’ordinamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009.
Sempre con lo stesso Provvedimento è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009.
In Allegato Provvedimento e Modello di Dichiarazione sostitutiva.