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ESENZIONE DALL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DEI TRASFERIMENTI DI QUOTE SOCIALI ED AZIONI

1 minuto, 26/07/2010

Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali ed azioni

La disciplina agevolativa di esenzione dell'imposta di successione in caso di trasferimento ,mortis causa, di quote sociali e azioni mira ad agevolare la successione nella gestione delle aziende di famiglia e spetta solo nell’ipotesi in cui gli aventi causa si impegnino a continuare l’attività del dante causa mantenendo il controllo delle società. La materia è l'oggetto della Risoluzione n.75/E del 26 luglio 2010 -in risposta a un' Istanza di interpello.

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 75/E del 26/07/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
E’ stato chiesto con interpello all’Agenzia se il trasferimento delle partecipazioni della società “ALFA S.p.a”, oggetto della devoluzione mortis causa, possa beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, (di seguito TUS).
Gli istanti, ritengono che nel caso di specie, risulta integrato il controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile della società ALFA SpA, in quanto alla partecipazione del 9% già detenuta per il tramite della controllata BETA Srl, va sommata la partecipazione del 43,50%, attribuita ai coeredi per successione mortis causa, così da raggiungere complessivamente una partecipazione al capitale sociale della società “ALFA SpA” pari al 52,5 %.

L’agenzia risponde all’interpello facendo una interessante escursus delle norme e prassi in materia e conclude che per il computo della percentuale di controllo rilevante ai fini dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali ed azioni, assumono rilievo - in aggiunta ai diritti di voto esercitabili direttamente dal soggetto beneficiario che detiene le partecipazioni - anche quelli che tale soggetto è in grado di esercitare per il tramite di società controllate.
Occorre, infatti, considerare che, come rilevato dall’istante, la disciplina agevolativa dettata dal comma 4-ter dell’articolo 3 del TUS appare volta ad agevolare la successione nella gestione delle aziende di famiglia; l’agevolazione spetta, infatti, solo nell’ipotesi in cui gli aventi causa si impegnino a continuare l’attività del dante causa mantenendo il controllo delle società. Risulta, quindi, coerente la sua applicazione, anche nell’ipotesi in cui il controllo della società sia acquistato dall’avente causa per effetto della sommatoria tra le partecipazioni acquistate per successione e quelle di cui il beneficiario risultava già in possesso, se pure in via indiretta.

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Allegato

Risoluzione n.75/E del 26 luglio 2010
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