HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

LA RITENUTA DEL 10% SUI BONIFICI PER RISPARMIO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (SUI BONIFICI PER 36% E 55%)

1 minuto, 28/07/2010

La ritenuta del 10% sui bonifici per risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie (sui bonifici per 36% e 55%)

Con Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 Luglio 2010 n. 40 vengono forniti chiarimenti sulle regole per la ritenuta del 10 per cento (10%), a titolo di acconto d’imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, ovvero sui bonifici per 36% e 55%.

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 40 del 28/07/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle ritenuta del 10% che, a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA devono applicare all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti relativi a spese per interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio.

Viene precisato che la ritenuta del 10 per cento, deve essere calcolata sul totale del bonifico scorporato dell’Iva.
In questo caso, per esigenze di semplificazione, l’aliquota è sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione.
La Circolare evidenzia che le aliquote Iva possono essere diverse a seconda del tipo di intervento, ad esempio, l’Iva dovuta è del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia sulle abitazioni e del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi. Poiché chi deve effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’Iva compreso nell’importo del bonifico, né l’aliquota applicata, per esigenze di economicità e semplificazione, nonché al fine di evitare errori, la base di calcolo su cui deve essere determinata la ritenuta d’acconto del 10 per cento è costituita dal totale del bonifico decurtato dell’Iva del 20%.

Esempio di calcolo:

Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta del 10% dopo lo scorporo di una IVA presunta del 20%:

Importo Totale Fattura di euro 8.000 + IVA 10% = euro 8.800,00

La banca scorpora il 20% dell'Iva presunta per determinare l'imponibile: 8.800/120*100 = euro 7.333,33
e calcola la ritenuta del 10% su tale importo = euro 733,33.

Al fornitore verrà quindi accreditato l'importo di euro 8.066,67.

Nel caso di somme già soggette a ritenuta alla fonte - come accade ad esempio per i condomìni, che operano la ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi - per evitare che l’impresa che effettua gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, si applicherà soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra correttiva.

Indice della Circolare del 28/07/2010 n. 40:

Premessa
Base imponibile su cui operare la ritenuta
Somme già assoggettate a ritenuta
Decorrenza dei termini per l’effettuazione degli adempimenti
Quesiti specifici

Ti potrebbero interessare:

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110% RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

Allegato

Circolare del 28/07/2010 n. 40
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

dawnraptor - 13/08/2014

Sulla prima liquidazione iva che farai. Teniamo conto che l'acquisto del materiale è sempre inferiore al totale della fattura, che contiene il ricarico e la manodopera. Difficilmente, poi, sarà l'unica operazione del mese o del trimestre. Se poi per caso si chiudesse l'anno con la dichiarazione iva a credito, quel credito diventa immediatamente compensabile con altri tributi o si può chiederne il rimborso.

artedile - 09/08/2014

vorrei capire una cosa, io impresa acquisto i materiali al 22% poi fatturo manodopera e materiali al 10%. quel 12% di iva che ho pagato di materiali alla fonte quando lo recupero?

Adele - 04/07/2011

sono un impresa edile, ho emesso una fattura in data 23/12/2010, il cliente mi ha fatto il bonifico il 07/01/2011, la banca giustamente mi ha trattenuto la ritenuta d'acconto, io come impresa quando potrò scaricare tale ritenuta su unico 2011 oppure unico 2012? grazie anticipatamente.

Luigia - 05/07/2011

Ritengo che la ritenuta debba seguire il reddito a condizione che sia versata entro il termine di presentazione della dichiarazione. Quindi a mio parere puo' portarla a decurtazione delle imposte del 2010, anno di competenza del reddito. Questa a mio parere è una regola di carattere generale che evita di trovarsi con redditi senza ritenute o con ritenute senza redditi.

FABRIZIO - 03/04/2011

ciao ma se io sono in credito di va xche' devo pagare la ritenuta d'acconto quando lo stato deve darmene quasi 8000,00 euro? e tutta una fregatura . farei a loro la itenuta sul loro stipendio togliendo anche tutte le agevolazioni che hanno. (ANDATE A LAVORARE )

FABRIZIO - 02/04/2011

SALVE VOLEVO SAPERE UN INFORMAZIONE MA SU UNA FATTURA TOTALE DI € 3600,00 ,LA BANCA MI PAGA 3300,00 FACENDO UNA RITENUTA D'ACCONTO DI € 330,00. MA IL CLIENTE QUANTO RIESCE A SCARICARE SU QUEST FATTURA. SALUTI

Luigia Lumia - 02/04/2011

Il cliente sull'importo pagato detrae il 36% o il 55% diluiti negli anni (da 5 a 10)

valdi - 29/11/2010

i radiatori a gas sono deducibili dal 36% irpef ? grazie

Salvo - 26/11/2010

Nel caso di ristrutturazione edilizia gradirei sapere se la ritenuta d'acconto 10% alle imprese edili si applica anche nel caso di bonifico on line disposto direttamente dal conto corrente del proprietario dell'immobile verso l'impresa edile stessa senza andare in banca.

Luigia - 27/11/2010

I bonifici on line di regola non prevedono la possibilità di ritenuta e quindi occorre sempre far riferimento alla banca fisica. Comunque lapossibilità va verificata e non è automatica.

salvo - 27/11/2010

Grazie per il riscontro. Ma questo significa ripetere i bonifici giá eseguiti dopo il 1/7/10 Ma per i bonifici on line fatti prima del 1/7/10 che ne pensi vanno ripetuti oppure sono validi per quella risoluzione del 2008 che equipara i bonfci on line con quelli allo sportello. Un amaro commento: le bance continuano a lucrare con maggior costi per i bonifici allo sportello rispetto a quelli on line

dott. m. ferini - 23/06/2011

La Circolare 40 del 28/07/2010 dell'Agenzia dell'entrate chiarisce come effettuare la ritenuta del 10 per cento e da le medesime indicazioni per i pagamenti per bonifico bancario. Non è scritto da nessuna parte che non sia più ammesso il pagamento del bonifico online. La legge chiarisce 'pagamenti a mezzo bonifico bancario' e la risoluzione risoluzione AdE n°353 del 07/08/2008 HA CHIARITO CHE I PAGAMENTI ON LINE SONO ASSOLUTAMENTE LEGITTIMI. Nella fattispecie a seguito di pagamento online bisogna specificare nella causale la voce della ritenuta del 10%, e a fronte di equivoci, recarsi presso lo sportello bancario con la fotocopia del Bonifico effettuato online. SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO LA BANCA EFFETTUERA' la ritenuta del 10%. E se la Vs. Banca non lo fa, siete liberi di cambiare e far capire che lo Stato ha effettuato questo provvedimento per tutela di chi lavora correttamente e contro GLI EVASORI, non per creare burocrazia per arricchire indebitamente le banche.

Luigia - 12/11/2010

La questione purtroppo non è pacifica. Proprio un articolo pubblicato il giorno 8 novembre sul Sole 24Ore sostiene che la ritenuta in mancanza di chiarimenti deve essere effettuata su tutto l'importo, anche se la ratio per cui è stato introdotto il nuovo adempimento non sembra pienamente compatibile con la fattispecie. Questo puo' provocare un danno a carico del venditore in quanto è inciso di una ritenuta non corrispondente al beneficio dell'acquirente. Ma in mancanza di chiarimenti sembra proprio essere cosi'.

angelo - 12/11/2010

Società edile che vende box di pertinenza prima casa. Il box potrà quindi beneficiare della detrazione del 36% per le sole spese di costruzione che la società edile deve attestare all'acquirente. Prima dell'introduzione della ritenuta nessun problema : Si faceva un bonifico per l'intero importo(comprendente anche il "guadagno" del costruttore) Ora come ci si deve comportare ? E' corretto fare due fatture una con solo i costi di costruzione che verrà pagata con bonifico soggetto a ritenuta del 10 e l'altra a saldo con il "guadagno" del costruttore che verrà saldata con un normale bonifico senza ritenuta ? Grazie

domenico - 08/10/2010

vorrei saper per cortesia io che devo fare delle finestre con vetrocamera ho chiesto a chi me li fa di inserirmi l'iva al 10% e non al 20% cosa devo fare ?? basta fare solo un autotercificazione dei lavori in base alla legge cirolare 2477e del 1999 e sufficiente o come mi devo comportare ? grazie

Luigia - 17/09/2010

Nella domanda non è chiaro se la fattura deve essere fatta per i lavori di ristrutturazione che godono della detrazione del 36%. Solo per questi lavori la ritenuta del 10% esclude l'applicazione della ritenuta del 4%.

marco - 17/09/2010

devo fare una fattura con l'iva al 10 e la ritenuta del 4% perchè devo farla ad un condominio, come la devo fare? grazie

Claudia - 14/09/2010

Il cliente paga l'importo della fattura per intero, quindi è poi la banca che trattiene al momento dell'accredito del bonifico l'importo della ritenuta del 10%. Quindi ritengo che non debba essere indicata in fattura la ritenuta. Claudia

Nadia - 13/09/2010

Quello che non ho capito è se in fattura dev'essere indicata la ritenuta del 10%. Grazie

franco - 12/09/2010

se o capito bene la per i bonifici la banca ti ritira il 10% la ritenuta del 4% non va più applicata alla fonte grazie

Claudia - 06/09/2010

Come specificato dalla Circolare dell'Agenzia n. 40 del 28/07/2010: In alcuni casi per le somme oggetto di bonifico è già prevista la effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante. Così ad esempio, i condomìni in qualità di sostituti di imposta devono operare la ritenuta di acconto del 4%, prevista dall’articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi. In dette ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del DL n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010. Claudia

GIAN LUIGI - 02/09/2010

vorrei sapere come fare la fattura del professionista che opera per la ristrutturazione es 1,000.00 + 40.00 4% ----------- 1,040.00 tot. 208.00 iva --------- 1,248.00 la ritenuta del 20% no si trattiene la banca solo il 10% ?

Claudia - 01/09/2010

La ritenuta del 10% viene applicata dalle Banche e dalle Poste all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici per spese per interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio. Di conseguenza il beneficiario (es. impresa edile) riceverà sul conto corrente l'importo totale della fattura e poi la banca tratterrà l'importo della ritenuta. In sede di dichiarazione dei redditi, i beneficiari (es. impresa edile) dei bonifici bancari relativi ai lavori che comportano la detrazione del 36 % o del 55 %, potranno effettuare lo scomputo dall’imposta dovuta della ritenuta d’acconto alla fonte del 10% subita ad opera della banche e di Poste Italiane e da queste certificata. Un saluto Claudia

MONICA - 30/07/2010

Buongiorno. Quello che non capisco io è chi deve rimetterci i soldi della ritenuta del 10%? Il cliente finale che effettua il bonifico o l'artigiano che ha emesso fattura? Su un preventivo di €. 10.000 + iva la ritenuta è di ben €. 1.000. Quindi bisognerebbe sul preventivo tener presente anche di questi 1.000 euro. E di conseguenza fatturando allora 11.000 + iva la ritenuta aumenta da 1.000 a 1.100.

Salvo - 03/04/2011

Ciao, spero di chiarire un poò la situazione. Per l'ipotetica fattura da 10.000 euro + iva (supponiamo al 10%). L'impresa fattura 10.000+iva=11.000 euro. Il committente va in banca ad effettuare il bonifico dichairando che si tratta di lavori per ristrutturazione edilizia (oppure per riqualificazione energetica). La banca preleva dal conto corrente del committente 11.000 euro. All'impresa arriva un accredito nel conto pari all'imponibile ridotto del 10% e successivamente una dichiarazione della banca che notifica una ritenuta d'acconto pari alla differenza tra quanto prelevato al committente e quanto versato in accredito al conto dell'impresa. Per semplificare: il committente spende sempre 11.000 euro; l'impresa ricevere una parte del denaro e una dichiarazione di ritenuta d'acconto che pi si porterà in detrazione al momento della dichiarazione dei redditi.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 28/12/2024 Bonus edilizi 2025: come cambiano

La legge di bilancio 2025 riorganizza le aliquote per ecobonus, sismabonus e riqualificazione edilizia

Bonus edilizi 2025: come cambiano

La legge di bilancio 2025 riorganizza le aliquote per ecobonus, sismabonus e riqualificazione edilizia

Superbonus 2023: detrazione in 10 rate

Legge di bilancio 2025 contiene anche la possibilità di spalmare in 10 anni il superbonus per le spese 2023, anno rimasto fuori dalle altre misure già approvate

Superbonus: spese 2022 non detraibili se le rate sono state cedute

Superbonus: l'opzione in 10 anni non è esercitabile se la prima rata della detrazione non è stata indicata nella dichiarazione 2023, ma cedute le rate residue

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.