Il soggetto erogante che versa alle società o associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro, puo' dedurre l’eccedenza dal reddito secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.
Più in particolare, l’eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito d’impresa del soggetto erogante ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR a condizione, ovviamente, che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti
i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.
Devono altresì essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all’art. 109, i requisiti della competenza, della certezza, quanto all’esistenza del costo, e dell’oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell’inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.
In merito al trattamento tributario applicabile alle somme di cui trattasi in capo alle società o associazioni sportive dilettantistiche destinatarie dei corrispettivi come sopra individuati, si precisa, infine, per completezza, quanto segue.
Qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche che percepiscono le somme in virtù di contratti di sponsorizzazione abbiano esercitato l'opzione di cui alla L. 398/91, tali somme – in quanto proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali da parte degli stessi enti – concorreranno alla determinazione dell' importo pari a 250.000 euro, il cui superamento implica la decadenza dai richiamati benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991, con conseguente applicazione del regime tributario ordinario previsto agli effetti delle imposte sui redditi e dell’IVA, sia per quanto riguarda la determinazione delle imposte che ai fini degli adempimenti contabili.