Da quanto emerge dalla Sentenza, il ricorso in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, da parte di uno Studio Associato, al lavoro di terzi (Società di servizi) per la fornitura di tutti i servizi necessari (dalla telefonia al segretariato), integra il presupposto dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, essendo irrilevante che la struttura di supporto, posta a sostegno e potenziamento della attivita' professionale, sia fornita da personale dipendente o da un terzo su base di un contratto di fornitura.