Tali soggetti restano, quindi , obbligati:
- ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate in ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini Iva ovvero nell'apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997, ed alle relative istruzioni;
- ad annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'Iva l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando l'imposta detraibile nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 o nel prospetto sopra menzionato (circolare ministeriale n. 10/E del 17 gennaio 1997);
- a conservare, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 600 del 1973, la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.