Decreto Legge n.262/2006 - aspetti connessi alle Tasse Automobilistiche
Nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2006 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 262/2006 contenente all'art. 7 disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale.
Questi i punti che riguardano le tasse automobilistiche:
ESENZIONE TEMPORANEA PER LE AUTOVETTURE IMMATRICOLATE COME "EURO 4" O "EURO 5"
Il comma 1 dell'art. 7 prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due annualità in caso di acquisto di autovetture immatricolate come "Euro 4" o "Euro 5" che emettono meno di 140 gr. di CO2 al Km. La durata dell'esenzione riguarda " due annualità ", vale a dire ventiquattro mesi a decorrere dalla data di immatricolazione.
Alla scadenza dei ventiquattro mesi, pertanto, viene calcolata la successiva periodicità del veicolo secondo le regole nazionali o regionali per la Lombardia ed il Piemonte.
Ulteriori dodici mesi di esenzione riguardano gli autoveicoli con una cilindrata inferiore a 1300 cc. Non possono comunque accedere alle agevolazioni in questione le autovetture di peso complessivo superiore a 2600 Kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore di otto.
Beneficiano delle agevolazioni tributarie esclusivamente i veicoli sopra indicati che siano stati acquistati e immatricolati dal 3/10/2006 (data di entrata in vigore del Decreto n. 262/2006) al 31/12/2007.
Al momento permane l'incertezza se possano beneficiare dell'esenzione in questione anche i veicoli immatricolati nel sopracitato arco temporale come veicoli usati e quelli immatricolati in Italia come usati provenienti dall'estero nell'ambito dei Paesi U.E. Per poter usufruire delle agevolazioni di legge, l'acquirente del nuovo veicolo dovrà consegnare al venditore un'autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo immatricolato come "Euro 0" o "Euro1".
Peraltro il testo di legge non prevede espressamente che il veicolo consegnato sia intestato all'acquirente del nuovo veicolo, né ad un parente o a un convivente.
Il venditore dovrà allegare alla formalità di richiesta di prima iscrizione al PRA una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, nella quale dovrà indicare:
- a) la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1 art. 7;
- b) la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'art. 231 D.Lgs. n.152/2006 e la conformità ai requisiti stabiliti dal comma 1 art. 7 (Euro 0 o Euro 1).
Il venditore ha inoltre l'obbligo di consegnare, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il veicolo usato a un demolitore e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al PRA. Si evidenzia che i veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati ai centri di raccolta autorizzati per la rottamazione.
TASSAZIONE VEICOLI CON CAMBIO DI DESTINAZIONE DA M1 a N1
Per i veicoli che hanno effettuato una variazione di destinazione di uso dalla categoria M1 a quella N1 , la tassazione deve essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori, vale a dire in base ai KW (o CV) e non alla portata. Si ricorda che in base al Codice della Strada sono classificati:
1. M1 i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
2. N1 i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.