Irap e Holding Industriali
Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 22 Giugno 2010 n. 56
Chiarimenti in merito al regime Irap da applicare ai differenziali di interessi derivanti dagli strumenti finanziari di copertura (cd. derivati).
Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 56 del
22/06/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Non sei ancora registrato ?
REGISTRATI
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai componenti positivi e negativi prodotti dai contratti derivati di copertura delle operazioni finanziarie passive (contratti derivati di Interest Rate Swap c.d. IRS).
La Società istante, una holding industriale, chiede chiarimenti sul trattamento, ai fini Irap, cui sottoporre i differenziali di interesse, generati dal derivato di copertura (stipulati per eliminare o ridurre il rischio connesso alla variazione dei tassi di interesse - attivi e passivi), ovvero se assoggettare o meno tali differenziali, al limite del 96% previsto, dal sesto comma dell'articolo 9 del decreto Irap, per gli interessi passivi.
Il Parere dell'Agenzia:
Il comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP prevede che “Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario” la base imponibile deve essere determinata aggiungendo la differenza tra gli “interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati” al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 del medesimo decreto.
L’articolo 82, comma 3, lett. b), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha aggiunto al comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP il seguente periodo : “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare”.
Si ritiene che solo i differenziali di interessi connessi a strumenti finanziari derivati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse devono assumere rilievo per la determinazione delle limitazioni alla deduzione degli interessi passivi di cui al comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP, in quanto solo in tal caso si verifica l’integrazione (con segno positivo o negativo) dell’interesse derivante dall’operazione coperta.
Attraverso la stipula dell’IRS si trasferisce ad un altro operatore il tasso variabile che viene incassato/pagato sull’attività o passività coperta e si acquisisce un determinato tasso fisso (o viceversa).
In questo modo si trasforma, di fatto, il rendimento dello strumento finanziario coperto da un tasso variabile soggetto alle future variazioni dei tassi di interesse ad un tasso fisso (o viceversa) con il risultato di stabilizzarne i futuri cash flow.
In altri termini, i differenziali di interessi generati dai citati strumenti finanziari derivati hanno la finalità di stabilizzare, integrandoli o riducendoli, i flussi di interessi dell’attività o passività coperta.
Pertanto, si è in presenza di un nesso inscindibile fra proventi ed oneri generati dal derivato e dallo strumento coperto.
Detti differenziali, nella sostanza, hanno la medesima natura dei proventi ed oneri generati dallo strumento coperto e rappresentano una componente con la stessa funzione economica rispetto all’interesse attivo o passivo coperto.
Ne consegue che i differenziali generati dagli strumenti derivati - siano essi collegati ad operazioni finanziarie sia attive che passive - dovranno essere sommati (algebricamente) al flusso di interessi prodotto dalle attività o passività specificamente coperte, senza scontare il limite di deducibilità di cui al comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP.
Il risultato netto di tale accorpamento dovrà essere assoggettato alle disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP per la determinazione della base imponibile IRAP.
Tag:
BASE IMPONIBILE
BASE IMPONIBILE
Risoluzione del 22/06/2010 n. 56