HOME

/

FISCO

/

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

/

DIFFERENZE DI CASSA DEDUCIBILI MA CON ATTENZIONE PER LE IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

1 minuto, 22/06/2010

Differenze di cassa deducibili ma con attenzione per le imprese della grande distribuzione

Ammanchi di cassa deducibili per le imprese della grande distribuzione, se fisiologiche, inevitabili e inerenti all'attività svolta, questo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 22 Giugno 2010 n. 54

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 54 del 22/06/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che per le aziende che operano nella grande distribuzione, gli ammanchi di cassa possono essere considerati deducibili solo se fisiologici, inevitabili e inerenti.
Precisamente viene chiarito che la deducibilità di dette differenze deve essere valutata in concreto nell’ambito di una analisi generale dell’intera posizione del soggetto, della credibilità degli elementi comunque forniti da quest’ultimo a giustificazione delle differenze di cassa rilevate, delle caratteristiche gestionali e delle peculiarità del processo commerciale dell’impresa.
Tale esame, evidentemente, non involge valutazioni di tipo interpretativo, tuttavia, si ritiene che ai fini della loro deducibilità sia necessario documentare l’ammanco di cassa con la redazione di un verbale al momento del riscontro della differenza tra la giacenza fisica e quella contabile sottoscritto dal soggetto preposto al controllo e dal responsabile di cassa cui è attribuibile l’ammanco.

Una volta documentato in tal modo l’ammanco, la deducibilità dello stesso dal reddito d’impresa discenderà dalle comuni regole di esperienza, secondo cui ammanchi di modesto ammontare quotidiano non potranno che rappresentare oneri diversi di gestione fiscalmente rilevanti.

La determinazione dell’ammontare “modesto” andrà rapportata esclusivamente alla gestione quotidiana della cassa tenendo conto:
  • della presenza di misure organizzative e di strumenti per il contenimento e la prevenzione delle cause di formazione delle differenze di cassa;
  • del trend delle differenze di cassa rilevate nel periodo oggetto di osservazione;
  • dell’emersione di differenze di cassa – per lo stesso periodo d’imposta – sia di segno negativo che positivo, ipoteticamente compensabili;
  • della limitata significatività delle differenze di cassa in rapporto al volume d’affari, alla consistenza del fondo cassa giornaliero o quello rilevato al momento in cui vengono effettuati i controlli, al numero e valore complessivo delle operazioni, al numero delle casse operanti e al numero degli operatori di cassa.

Tag: REDDITI DI IMPRESA REDDITI DI IMPRESA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Allegato

Risoluzione del 22/06/2010 n. 54
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DETERMINAZIONE DEL REDDITO · 04/11/2024 Deducibilità delle consulenze professionali degli amministratori di società

Secondo la Corte di Cassazione anche i servizi di consulenza prestati dagli amministratori richiedono preventiva delibera assembleare ai fini della loro deducibilità

Deducibilità delle consulenze professionali degli amministratori di società

Secondo la Corte di Cassazione anche i servizi di consulenza prestati dagli amministratori richiedono preventiva delibera assembleare ai fini della loro deducibilità

Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir) il testo aggiornato a novembre 2024

Tuir - Testo Unico delle imposte sui redditi - D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917 vigente a novembre 2024

Deducibilità IMU immobili strumentali: regole 2024

Deducibilità al 100% dell'IMU dell'anno d'imposta 2023 per immobili strumentali: come indicarla nel Modello Redditi SC 2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.