Precisamente viene chiarito che la deducibilità di dette differenze deve essere valutata in concreto nell’ambito di una analisi generale dell’intera posizione del soggetto, della credibilità degli elementi comunque forniti da quest’ultimo a giustificazione delle differenze di cassa rilevate, delle caratteristiche gestionali e delle peculiarità del processo commerciale dell’impresa.
Tale esame, evidentemente, non involge valutazioni di tipo interpretativo, tuttavia, si ritiene che ai fini della loro deducibilità sia necessario documentare l’ammanco di cassa con la redazione di un verbale al momento del riscontro della differenza tra la giacenza fisica e quella contabile sottoscritto dal soggetto preposto al controllo e dal responsabile di cassa cui è attribuibile l’ammanco.
Una volta documentato in tal modo l’ammanco, la deducibilità dello stesso dal reddito d’impresa discenderà dalle comuni regole di esperienza, secondo cui ammanchi di modesto ammontare quotidiano non potranno che rappresentare oneri diversi di gestione fiscalmente rilevanti.
La determinazione dell’ammontare “modesto” andrà rapportata esclusivamente alla gestione quotidiana della cassa tenendo conto:
- della presenza di misure organizzative e di strumenti per il contenimento e la prevenzione delle cause di formazione delle differenze di cassa;
- del trend delle differenze di cassa rilevate nel periodo oggetto di osservazione;
- dell’emersione di differenze di cassa – per lo stesso periodo d’imposta – sia di segno negativo che positivo, ipoteticamente compensabili;
- della limitata significatività delle differenze di cassa in rapporto al volume d’affari, alla consistenza del fondo cassa giornaliero o quello rilevato al momento in cui vengono effettuati i controlli, al numero e valore complessivo delle operazioni, al numero delle casse operanti e al numero degli operatori di cassa.