Il regime speciale Iva in agricoltura, disciplinato dal 1° comma dell'art. 34 del Dpr 633/72 (regime naturale per cessioni di prodotti agricoli (Tabella A, parte I DPR 633/72) effettuate da produttori agricoli) presenta queste caratteristiche:
- applicazione delle aliquote IVA ordinarie sulle fatture di vendita di prodotti agricoli (tabella A parte I) (che qui alleghiamo)
- detrazione forfettaria IVA assolta sugli acquisti, in sede di liquidazione periodica, in base a “percentuali di compensazione” calcolate sulle vendite degli stessi prodotti agricoli
- indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti
Infatti secondo l'articolo 34 comma 1 del DPR 633/72 per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
Le percentuali di compensazione, individuate inizialmente dal Dm del 12/05/1992 e dal successivo decreto interministeriale del 30/12/1997, sono state rideterminate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2005, il quale ha rideterminato per alcuni prodotti agricoli le percentuali di compensazione.
Riportiamo un esempio di calcolo:
Cessione di vino da parte di un produttore agricolo
aliquota Iva ordinaria = 22%
percentuale di compensazione = 12,30%
Totale vendite del periodo = € 1.000,00
IVA a debito del periodo = € 220,00
IVA detraibile del periodo = 1.000,00 (Vendite del periodo) X 12,30% (percentuale di compensazione) = euro 123,00
IVA dovuta = 220,00 - 123,00 = 97,00
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In Allegato:
- Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2005
- Decreto del 30/12/1997
- Tabella aliquote Iva e % di compensazione prodotti agricoli
- Tabella A - Dpr 633/72