L'IRAP è compatibile con il Diritto Comunitario, in quanto presenta caratteristiche che la differenziano dall'IVA, e non può essere ritenuta un'imposta sulla cifra d'affari.
Questo è quanto viene indicato nella Sentenza causa C-475/03 della Corte di Giustizia europea del 3/10/2006, dove in sintesi si stabilisce che l'IRAP si distingue dall'IVA in quanto non è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti e non è strutturata in modo da essere posta a carico del consumatore finale nel modo tipico dell'IVA.
Inoltre l'IRAP si distingue dall'IVA in modo tale da non poter essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari ai sensi della sesta direttiva.
Ne deriva pertanto che un prelievo fiscale con le caratteristiche dell'IRAP è compatibile con la sesta direttiva.
Nel procedimento C-475/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona, con ordinanza 9 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 2003, nel procedimento Banca popolare di Cremona Soc. coop. a r.l. contro Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona.
La Corte (Grande Sezione) dichiara:
L'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell'imposta di cui si discute nella causa principale.