Oggetto:
Istituzione dei codici tributo per l'adeguamento agli studi di settore ai fini Irpef, Ires e Irap - articolo 37, comma 3, Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223
Testo:
L'articolo 37, comma 3, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, ha previsto che relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, puo' essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste.
Al fine di consentire i versamenti Irpef, Ires e Irap a tale titolo, per il periodo previsto dalla suddetta normativa, con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- " 4727", denominato " Irpef - Adeguamento studi di settore";
- " 2119", denominato " Ires - Adeguamento studi di settore";
- " 3811", denominato " Irap - Adeguamento studi di settore";
In sede di compilazione del modello di versamento "F24" i codici relativi agli adeguamenti ai fini Irpef (4727) e Ires (2119), devono essere indicati nella sezione "Erario" del modello, esclusivamente nella colonna " importi a debito".
Il codice tributo per il versamento a seguito dell'adeguamento ai fini dell'Irap (3811), deve essere indicato nella sezione "Regioni", contestualmente al codice regione, reperibile nella tabella denominata "Tabella T0 - Codici delle Regioni e delle Province autonome" disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente nella colonna "importi a debito".
In tutti i casi, nel campo "periodo di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA". Si precisa che tali codice tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.