E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2010, in vigore dal 16 aprile 2010 con effetto dal 1 luglio 2010, il decreto che reca disposizioni finalizzate al contrasto delle frodi fiscali Iva internazionali e nazionali, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 40/2010, che prevede che i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosi' detti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001.
Indice:
Art. 1 Soggetti obbligati
Art. 2 Periodo di riferimento della comunicazione
Art. 3 Presentazione degli elenchi
Art. 4 Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni
Art. 5 Efficacia
In Allegato:
- Decreto del 30 Marzo 2010
- Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 - «Individuazione di stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato»,
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 - «Individuazione degli stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list")»