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LA CASSAZIONE DICE NO ALLA DOPPIA ISCRIZIONE DEL SOCIO AMMINISTRATORE ALLA CASSA DI PREVIDENZA

La cassazione dice no alla doppia iscrizione del socio amministratore alla cassa di previdenza

Corte di Cassazione - Sentenza del 12 Febbraio 2010 n. 3240

Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero 3240 del 12/02/2010
Fonte: Corte di Cassazione
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con Sentenza del 12 Febbraio 2010 n. 3240 la Corte di Cassazione dice no alla doppia contribuzione per il socio amministratore, infatti i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, diverse attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, (come gestione commercianti e gestione separata dell'Inps) devono iscriversi nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale dedicano personalmente la loro opera in misura prevalente.

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Tag: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO LAVORO AUTONOMO

Allegato

Sentenza Cassazione del 12/02/2010 n. 3240
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