La Corte di Cassazione ha stabilito che è lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest'ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale e cliente e, la necessità quindi, del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire, attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare (mediante attività promozionale di presentazione e canalizzazione) e negativi di non fare (divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo), la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti e il soggetto subentrante.