La Corte di Cassazione con Sentenza del 19/01/2010 ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, stabilendo che l'Amministrazione finanziaria, è tenuta a risarcire il contribuente costretto ad agire per vie legali, di conseguenza costretto a sostenere le spese connesse al ricorso, nel caso di mancato o ritardato annullamento in autotutela dell'atto impositivo illegittimo, per il quale il contribuente aveva richiesto l’annullamento in via di autotutela.