La disposizione sopra riportata subordina l’applicabilità dell’esenzione dall’IVA ai seguenti requisiti:
- deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;
- le predette prestazioni devono essere rese in favore di soggetti, in condizioni di disagio, espressamente indicati dalla norma: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
- le medesime prestazioni devono essere rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere (vedasi al riguardo la circolare n. 43/E del 2 novembre 2004)