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IRAP: L’AGENZIA RETTIFICA LA PROPRIA POSIZIONE

2 minuti, 22/07/2009

Irap: l’agenzia rettifica la propria posizione

Agenzia delle Entrate - Circolare del 22 Luglio 2009 n. 39

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 39 del 22/07/2009
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
La circolare numero 36 del 16 Luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate, ha provocato l’emergere di non poche perplessità tra gli operatori. Infatti, a seguito di quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, è sorto il dubbio se occorresse rifare tutti i calcoli alla luce dei chiarimenti finalizzati alla determinazione del corretto carico fiscale.
Come possibile effetto, nei giorni scorsi si discuteva anche della possibile emersione di una ondata di contenzioso a seguito degli eventuali accertamenti.

Secondo alcuni, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate risultano in contrasto con il dato normativo (Finanziaria 2008), e quindi da ciò poteva scaturire un inutile e costoso contenzioso.

In data 22 Luglio 2009, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare numero 39/E, mediante la quale viene stabilito che il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini del calcolo della base imponibile Irap è quello civilistico e non quello derivante dall’applicazione delle norme fiscali.

In tal modo, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato l’interpretazione fornita con la discussa circolare numero 36/E del 16 Luglio 2009. In tale occasione, con riguardo ad alcuni costi quali l’ammortamento dei terreni sottostanti i fabbricati strumentali, le spese telefoniche, quelle di rappresentanza, i costi relativi agli automezzi, salvo diversa prova analitica dell’inerenza prodotta dal contribuente, anche ai fini Irap si sarebbero dovute applicare le limitazioni alla deducibilità stabilite dalle norme del Tuir.

In altri termini, la determinazione della base imponibile Irap si basa sui valori indicati in conto economico, senza più attribuire alcuna efficacia alle regole sulla quantificazione dei proventi e degli oneri nel reddito d’impresa.
Secondo l’ultima circolare, i costi rilevati in conto economico devono rispettare il requisito dell’inerenza ai fini civilistici, tenuto conto che i componenti imputati a conto economico sono di norma caratterizzati dall’attinenza all’attività della società anche sulla base di quanto indicato dai principi contabili.

Sebbene l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare numero 39/E al fine di dirimere i vari dubbi sorti tra gli operatori, sussistono ancora alcune perplessità con riguardo all’ammortamento dei terreni pertinenziali e la quota dei leasing immobiliari riferita a tali aree.

L’Agenzia evidenzia che per tali spese il Decreto Legge numero 223 del 2006 prevede un’indeducibilità generica, non limitata quindi alle imposte sui redditi. La Finanziaria del 2008 ha eliminato ogni richiamo alle regole del reddito di impresa in ambito regionale e ha anzi sancito in modo espresso l’esclusiva rilevanza degli importi contabilizzati. Questo costituirebbe l’unica deroga ai criteri civilistici inserita in una norma diversa dal Decreto Legislativo numero 446 del 1997. Sarebbe opportuno un chiarimento ministeriale in merito a tale problematica.

Tag: BASE IMPONIBILE BASE IMPONIBILE

Allegato

Circolare del 22/07/2009 n. 39
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