1. I contribuenii tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per Ie quail sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Minisiro dell'economia e dellc finanze, effettuano i predetti versamenti:
- entro i16 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando Ie somme da versare dello 0.40 per cento a tilolo di interesse corrispettivo.