Il Decreto attuativo dell'articolo 7 del Dl 185/2008 dispone l'applicabilità del meccanismo dell'Iva per cassa, secondo il quale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
Questo solo quando ricorrono determinate condizioni, quali:
- Volume d'affari non superiore a 200.000 euro;
- le prestazioni o cessioni non devono riguardare operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazioni dell'Iva, nè operazioni effettuate nei confronti di coloro che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile;
- la fattura deve contenere l'indicazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita.