L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.437 fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale e le relative modalità di adempimento degli obblighi tributari riguardanti le attività svolte da intermediari non residenti in Italia.
Se il committente è un'impresa nazionale, la residenza o il domicilio dell'agente non conta. In ogni caso, infatti, le intermediazioni rese da un professionista che agisce in nome e per conto di terzi sono soggette all'Iva in Italia quando vengono qui effettuate o comunque quando sono eseguite per un soggetto d'imposta italiano.