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DEDUCIBILITA' DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Deducibilita' delle erogazioni liberali

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 30 ottobre 2008 n. 411

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 411 del 30/10/2008
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

I contributi erogati a una fondazione con personalità. giuridica e finalità esclusivamente di carattere solidaristico e umanitario, sono deducibili dal reddito d'impresa. Anche la somma versata al Fondo di solidarietà istituito dalla "manovra d'estate" (articolo 81, comma 29, Dl 112/2008) rientra tra le iniziative intraprese dal soggetto beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi di natura sociale che si prefigge e quindi non preclude l'applicazione della norma agevolativa.
Questo il parere dell'Agenzia espresso, con la risoluzione n. 411/E del 30 ottobre, in risposta a una società che chiedeva chiarimenti in merito all'applicabilità dell'agevolazione fiscale, stabilita dall'articolo 100, comma 2, lettera a), del Tuir, alle erogazioni liberali versate a favore di una fondazione senza scopo di lucro, che opera nei settori tipici delle associazioni no profit e, quindi, nell'ambito dell'assistenza umanitaria, culturale e della ricerca scientifica.

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Risoluzione del 30 ottobre 2008 n.411
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